REVISIONE DELLA PATENTE DI GUIDA
La revisione della patente di guida consiste nel sottoporre il titolare di patente ad accertamenti medici e/o di idoneità tecnico-pratica, per verificare se ha ancora i requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti per la guida.
Nel caso di verifica dei requisiti psico-fisici il titolare della patente viene invitato a sottoporsi a visita presso la Commissione Medica Locale, generalmente entro 30 giorni.
Nel caso di verifica dell’idoneità tecnica alla guida l’interessato deve prenotare, presso il competente Ufficio Provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’esame di teoria e quello di pratica. I due esami dovranno essere effettuati nella stessa giornata.
Il provvedimento con cui viene disposta la revisione è impugnabile davanti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 30 giorni dalla data del suo ricevimento.
Documentazione necessaria:
Provvedimento di revisione in originale
Certificato Medico in bollo ( con data non anteriore a sei mesi ) in originale e fotocopia, rilasciato dalla Autorità Sanitaria come prescritto sul provvedimento di revisione. Il certificato non è richiesto se non prescritto nel provvedimento suddetto.
La patente in corso di validità in originale e fotocopia, oppure eventuale provvedimento di sospensione in originale con notifica del ritiro della patente.
Esame di idonietà
Il conducente titolare di patente per la quale è disposta la revisione dispone di una prova teorica superata la quale accede ad una prova pratica.
L’esito negativo della prova teorica comporta la non ammissione alla prova pratica e la revoca della patente di guida.
L’esito negativo della prova pratica comporta la revoca della patente di guida.
L’accertamento dell’idoneità tecnica della patente di guida è superato solo se la prova teorica e la prova pratica hanno esito positivo.